Nel panorama della protezione dei dati personali, il ruolo del commercialista nel GDPR riveste un’importanza cruciale. Troppo spesso, infatti, i commercialisti si considerano titolari autonomi del trattamento, evitando di assumere formalmente l’incarico di responsabile.
Ma questa interpretazione è corretta?
La risposta è no: il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce in modo chiaro ruoli e responsabilità, e il commercialista rientra pienamente tra i soggetti obbligati.
L’articolo 4 del GDPR definisce il responsabile del trattamento come la persona fisica o giuridica che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
In parole semplici, quando un soggetto esterno gestisce informazioni personali seguendo le istruzioni di un’azienda o di un professionista, deve essere formalmente nominato responsabile.
Nel contesto della consulenza fiscale e contabile, il ruolo del commercialista nel GDPR è quindi quello di soggetto esterno incaricato dal cliente, e non di titolare autonomo.
Il commercialista, nello svolgimento delle attività di consulenza fiscale, contabile o di gestione del personale, accede regolarmente ai dati personali dei clienti e, spesso, a dati particolari dei dipendenti.
Buste paga e dipendenti: se il commercialista elabora le buste paga, accede a informazioni sensibili come codice fiscale, dati bancari e, in alcuni casi, dati relativi alla salute (ad esempio le assenze per malattia). In questo caso, tratta dati personali per conto dell’azienda.
Contabilità e fatture: quando registra fatture contenenti dati dei clienti, gestisce informazioni che appartengono al titolare del trattamento, ossia l’azienda cliente.
Dichiarazioni fiscali: se invia telematicamente le dichiarazioni con i dati societari e personali, lo fa non come titolare indipendente, ma nell’interesse e su incarico del cliente.
In tutte queste situazioni, il commercialista agisce come responsabile del trattamento dei dati e deve essere formalmente designato come tale.
Non si tratta di una scelta, ma di un obbligo previsto dal GDPR.
Non nominare il commercialista come responsabile del trattamento rappresenta una non conformità che può esporre a sanzioni amministrative in caso di ispezione.
Riconoscere il ruolo del commercialista nel GDPR significa garantire una gestione trasparente e conforme dei dati personali, tutelando entrambe le parti.
Formalizzare la nomina del commercialista tramite contratto o altro atto giuridico:
garantisce la conformità al GDPR;
chiarisce ruoli e responsabilità di entrambe le parti;
tutela il commercialista, che opera all’interno di un quadro normativo certo;
rafforza la fiducia e la trasparenza nel rapporto con il cliente.
Un commercialista conforme al GDPR è sinonimo di professionalità e sicurezza per i propri clienti.

Il ruolo del commercialista nel GDPR non è un semplice adempimento formale, ma una necessità giuridica e organizzativa.
Rispettare questo ruolo significa garantire la corretta gestione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati.
In un mondo in cui la protezione dei dati è sempre più centrale, comprendere e rispettare gli obblighi del commercialista secondo il GDPR rappresenta un investimento nella fiducia e nella solidità dei rapporti con i clienti.
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